La nomina di un amministratore è obbligatoria nel caso in cui le unità immobiliari costituenti il condominio siano più di otto ed appartengano a diversi proprietari. Nel caso in cui le unità immobiliari siano otto o meno o quando siano più di otto ma appartengano al massimo a otto proprietari diversi (cioè alcuni proprietari possiedano più di una unità immobiliare) la nomina dell’amministratore è facoltativa.
In pratica, nel caso in cui il condominio sia composto da più di 8 condomini, la nomina dell’amministratore è obbligatoria. Nel caso in cui i condomini siano un numero uguale o inferiore a 8, la nomina è facoltativa.
Ricordiamo, invece, che prima della riforma l’amministratore era obbligatorio quando i condomini erano più di 4.
Come effettuare la nomina dell’amministratore di condominio
La nomina dell’amministratore viene effettuata dall’assemblea dei condomini. La delibera deve essere approvata da almeno un terzo dei condomini che dispongano di almeno 500 millesimi (cioè la metà del valore dell’immobile).
L’amministratore dura in carica un anno e viene rinnovato automaticamente per l’anno successivo, salvo una diversa disposizione da parte dell’assemblea.
Può essere revocato in ogni momento tramite una delibera dell’assemblea approvata con la stessa maggioranza prevista per la nomina o attraverso altre modalità definite all’interno del regolamento di condominio.
L’amministratore può essere revocato sia dall’assemblea condominiale sia dall’autorità giudiziaria (su ricorso di ciascun condomino) se:
- non ha reso conto della sua gestione
- ci sono fondati sospetti di irregolarità sul suo operato
- in caso di gravi irregolarità (esempio ha omesso di convocare l’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale o per informarla di provvedimenti che esulano dalle sue attribuzioni, non ha aperto il conto corrente condominiale, ecc.)
Il nome, il domicilio e i recapiti dell’amministratore vengono solitamente indicati sul luogo di accesso al condominio o nell’area comune di maggior utilizzo.
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